
Modalità di erogazione delle prestazioni
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| Categorie | Ticket ed esenzioni |
| • Bambini fino a 6 anni. • Anziani oltre i 65 anni. |
Prestazioni gratuite solo se il reddito complessivo del nucleo familiare è inferiore a € 36.151,98. |
| • Maternità. | Vedi tabella |
| Esenti per patologia ed invalidi parziali (Invalidi per servizio cat. 6-8, invalidi per lavoro con invalidità inferiori a 2/3, infortunati INAIL). | Gratuite solo le prestazioni correlate alla patologia o invalidità. |
| • Invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia. • Invalidi servizio per cat. 1. • Invalidi del lavoro cat. 1. • Invalidi civili al 100%. • Pensionati sociali, portatori di patologie neoplastiche maligne. • Invalidi con esenzione generale. • Invalidi per servizio cat. 2-5. • invalidi civili e per lavoro con invalidità dal 67 al 99%. • Non vedenti parziali e non udenti. |
Prestazioni gratuite. |
| • Pensionati sociali. • Pensionati al minimo oltre i 60 anni. • Disoccupati. |
Prestazioni gratuite solo se il reddito complessivo del nucleo familiare è inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 con coniuge a carico e € 516,46 in più per ogni figlio a carico. |
| Tutti i pazienti che non rientrano nelle categorie sopra elencate. | Pagamento del ticket fino ad un massimo di € 36,15 per impegnativa. |
A seguito dell’adozione del DGR 1380 del 05/08/2011 per ogni ricetta specialistica si applica un ticket aggiuntivo di:
Per gli assistiti esenti già certificati non viene applicato il ticket aggiuntivo per la quota fissa.
Ai residenti fuori regione e agli stranieri residenti all’estero anche se titolari di tessera temporanea rilasciata dall’Ulss 16 si applica sempre la quota fissa di 10 € per ricetta.
Il ticket sulla quota fissa si applica in base alla data di erogazione della prestazione indipendentemente dalla data di prenotazione.
Nucleo familiare: è costituito dai familiari a carico, per i quali sono riconosciute le detrazioni per i carichi di famiglia:
I suddetti familiari sono considerati a carico a condizione che non percepiscano un reddito annuo superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
Reddito complessivo: è quello di tutti i componenti del “nucleo familiare” al lordo degli oneri deducibili e al netto dei contributi previdenziali obbligatori, compreso il reddito prodotto all’estero, esclusi i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, ecc.). Il reddito complessivo va riferito all’anno precedente, determinandolo in via presuntiva.
Disoccupati: si intendono i soggetti maggiori di 14 anni, che hanno perduto un precedente lavoro alle dipendenze e sono iscritti al centro per l'impiego alla ricerca di una nuova occupazione.
Esenzioni ticket per reddito: Dal 1 Maggio 2011 (D.M. 11/12/09) sono cambiate le modalità per ottenere l’esenzione per condizioni economiche dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (visite, esami strumentali e di laboratorio).
Da tale data non è più valida l’autocertificazione con la firma sull’impegnativa, ma sono i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e tutti i medici operanti presso le strutture sanitarie della Regione Veneto a dover indicare obbligatoriamente nell’impegnativa il codice di esenzione utilizzando uno specifico elenco degli aventi diritto contenente i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps oppure consegnando al medico di famiglia il certificato di esenzione (inviato dall’ULSS o con autocertificazione da effettuarsi presso gli sportelli dedicati dei distretti dalla propria azienda sanitaria). Solo per le impegnative con data di prescrizione precedente al 1 Maggio 2011 e per gli utenti fuori Regione sarà consentita l’autocertificazione.