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Modalità di erogazione delle prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

Modalità di erogazione delle prestazioni
in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

 

Per ottenere una prestazione sanitaria convenzionata è necessaria la richiesta del medico del SSN (impegnativa).
Per le prestazioni riabilitative è necessaria una visita specialistica dal fisiatra che rilascia l’impegnativa per le prestazioni. Le prestazioni devono essere eseguite presso la stessa struttura in cui è stata fatta la visita.
Il ticket deve essere pagato al momento dell’accettazione per le visite specialistiche o al momento del ritiro del referto negli altri casi.
Per le prestazioni di Fisiatria e di Densitometria ossea vi sono limitazioni specifiche.

Il medico è tenuto a scrivere sull’impegnativa: nome, cognome ed età dell’assistito; codice fiscale; l’indicazione di eventuali esenzioni; l’indicazione terapeutica;  l’urgenza; la prestazione richiesta e il motivo della stessa; data, timbro e firma del medico stesso.
La stessa impegnativa non può essere usata per prestazioni esenti e non esenti.

Classi di priorità

Liste d’attesa per le prestazioni convenzionate.

La nuova legge regionale (DGR n. 600 del 13/03/2007) prevede che il medico indichi sulla ricetta la classe di priorità della prestazione richiesta.
U - Urgente: eseguibile solo al pronto soccorso.
B - Breve: da eseguire entro 10 giorni.
D - Differita: visite da eseguire entro 30 giorni ed esami entro 60 giorni.
P - Programmabile: entro 180 giorni.
Agli assistiti di ULLS diverse dalla 16 devono essere prenotate solo prestazioni in classe P.

 

Tessera sanitaria

Per agevolare le operazioni all’accettazione è preferibile presentare entrambe le tessere sanitarie: quella vecchia e quella nuova. La nuova tessera sanitaria infatti non sostituisce ma integra l’altra.

 

 

Ticket ed esenzioni

Categorie  Ticket ed esenzioni
• Bambini fino a 6 anni.
• Anziani oltre i 65 anni.
Prestazioni gratuite solo se il reddito complessivo del nucleo familiare è inferiore a € 36.151,98.
• Maternità. Vedi tabella
Esenti per patologia ed invalidi parziali (Invalidi per servizio cat. 6-8, invalidi per lavoro con invalidità inferiori a 2/3, infortunati INAIL).  Gratuite solo le prestazioni correlate alla patologia o invalidità.
• Invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia.
• Invalidi servizio per cat. 1.
• Invalidi del lavoro cat. 1.
• Invalidi civili al 100%.
• Pensionati sociali, portatori di patologie neoplastiche maligne.
• Invalidi con esenzione generale.
• Invalidi per servizio cat. 2-5.
• invalidi civili e per lavoro con invalidità dal 67 al 99%.
• Non vedenti parziali e non udenti.
Prestazioni gratuite.
• Pensionati sociali.
• Pensionati al minimo oltre i 60 anni.
• Disoccupati.
Prestazioni gratuite solo se il reddito complessivo del nucleo familiare è inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 con coniuge a carico e € 516,46 in più per ogni figlio a carico.
Tutti i pazienti che non rientrano nelle categorie sopra elencate. Pagamento del ticket fino ad un massimo di € 36,15 per impegnativa.

 

Indicazioni applicative pagamento quota fissa  per ricetta

A seguito dell’adozione del DGR 1380 del 05/08/2011 per ogni ricetta specialistica si applica un ticket aggiuntivo di:

  • 10 € ai soggetti non esenti con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (ai fini fiscali) maggiore o uguale a 29.000 €.
  • 5 € ai soggetti non esenti con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (ai fini fiscali) inferiore a 29.000 € (da attestare esibendo al medico curante apposito certificato CEPQ)

Per gli assistiti esenti già certificati non viene applicato il ticket aggiuntivo per la quota fissa.
Ai residenti fuori regione e agli stranieri residenti all’estero anche se titolari di tessera temporanea rilasciata dall’Ulss 16 si applica sempre la quota fissa di 10 € per ricetta.

Il ticket sulla quota fissa si applica in base alla data di erogazione della prestazione indipendentemente dalla data di prenotazione.

 

Definizioni

Nucleo familiare: è costituito dai familiari a carico, per i quali sono riconosciute le detrazioni per i carichi di famiglia:

  • coniuge non legalmente separato;
  • figli minori di 18 anni o di età non superiore a 26 anni se dediti agli studi o a tirocinio gratuito, figli permanentemente inabili al lavoro nonché familiari conviventi, compresi i figli maggiorenni indicati dall’art. 433 del Codice Civile (figli, o in assenza di figli, discendenti prossimi, genitori o, in loro assenza, ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle).

I suddetti familiari sono considerati a carico a condizione che non percepiscano un reddito annuo superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Reddito complessivo: è quello di tutti i componenti del “nucleo familiare” al lordo degli oneri deducibili e al netto dei contributi previdenziali obbligatori, compreso il reddito prodotto all’estero, esclusi i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, ecc.). Il reddito complessivo va riferito all’anno precedente, determinandolo in via presuntiva.

Disoccupati: si intendono i soggetti maggiori di 14 anni, che hanno perduto un precedente lavoro alle dipendenze e sono iscritti al centro per l'impiego alla ricerca di una nuova occupazione.

Esenzioni ticket per reddito: Dal 1 Maggio 2011 (D.M. 11/12/09) sono cambiate le modalità per ottenere l’esenzione per condizioni economiche dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (visite, esami strumentali e di laboratorio).
Da tale data non è più valida l’autocertificazione  con la firma sull’impegnativa, ma sono i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e tutti i medici operanti presso le strutture sanitarie della Regione Veneto a dover indicare obbligatoriamente nell’impegnativa il codice di esenzione utilizzando uno specifico elenco degli aventi diritto contenente i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps oppure consegnando al medico di famiglia il certificato di esenzione (inviato dall’ULSS o con autocertificazione da effettuarsi presso gli sportelli dedicati dei distretti dalla propria azienda sanitaria). Solo per le impegnative con data di prescrizione precedente al 1 Maggio 2011 e per gli utenti fuori Regione sarà consentita l’autocertificazione.

Data Medica Padova S.p.A. - Via Zanchi 89 - Padova - tel. 049.86.50.111 - P.I. 00477060289